Accesso civico
Accesso civico semplice
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’ Istituzione Scolastica ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche apportate dal D.Lgs.97/2016.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza, mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
Tempi e iter della pratica
L’ Istituzione scolastica ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.
Titolare del Potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell’obbligo e provvede a fare rispettare la normativa entro 15 giorni.
Responsabili e indirizzi
Il responsabile della trasparenza è: Il Dirigente Scolastico
Gli indirizzi a cui inoltrare la richiesta di accesso civico sono i seguenti:
vric88800v@pec.istruzione.it
vric88800v@istruzione.it
Il titolare del potere sostitutivo è: il Dirigente dell’Ambito Territoriale
l’indirizzo a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
usp.vr@istruzione.it
uspvr@postacert.istruzione.it
Accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
E’ il diritto di chiunque di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione, in base a quanto previsto dall’art. 5 c.2 del d.lgs. n. 33/2013 (così come modificato dal d.lgs 97/2016).
L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione. Le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato derivano dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale ordinamento (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).
Modalità di presentazione della richiesta
È sufficiente che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti che si vogliono ottenere. L’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità. Non sono ammesse richieste telefoniche. Tra le modalità di invio è da preferirsi quella telematica, utilizzando le mail indicate per l’accesso civico semplice, ma sono ammissibili anche altre, come fax o a mano. L’ufficio competente a ricevere le domande è l’ufficio di protocollo, il quale ha il compito di assistere l’interessato nella formulazione e nell’invio dell’istanza qualora ne ravvisasse la necessità.
Tempistiche
Il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di eventuali controinteressati decorrono ulteriori 10 giorni.
Diniego
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine, l’interessato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico (Garante dei Diritti della Persona per la Regione Veneto), o al TAR del Veneto.
Limiti dell’accesso generalizzato
Le eccezioni assolute ricorrono in caso di:
a) segreto di Stato;
b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Le eccezioni relative o qualificate sono:
limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza. In tal caso l’amministrazione è tenuta ad effettuare un’attività valutativa con la tecnica del bilanciamento, c
Pubblicato il 16-01-2023